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La contrattazione prevede una “parte normativa”, da cui non si può assolutamente derogare

Politeia Scuola

31 mar 2025

A Modena invece tale “parte normativa” è soggetta al potere discrezionale della D.S

Lettera inviata (inutilmente) l'anno scorso da Politeia Scuola a: 

cislscuola.emiliacentrale

a.cozzo

Claudio_Riso

gildains.modena

snalsmo


Gentilissimi,

Secondo l’Accordo interconfederale del 20.12.1993 e dell’art. 7 del nostro CCNL,

le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti.

Ciò premesso, non vedo come possa una D.S (la controparte) a chiedere alla RSU che qualora si intenda discutere su eventuali modifiche della parte normativa, si prega di comunicare per iscritto le proprie proposte. 
Da dove si evince che io, RSU e RLS, eletto per tutelare la salute e le esigenze lavorative all’interno della scuola, devo comunicare in anticipo, le mie proposte alla controparte, alla DS, senza un minimo di confronto contrattuale, penna la decadenza dei termini per poter discutere le modifiche da apportare durante la contrattazione? Avevo semplicemente chiesto di modificare la parte normativa del contratto, confrontandomi intorno ad un tavolo di contrattazione con tutti i componenti, mettendo a verbale i nostri interventi e per questo dovevo essere accontentato, punto.

Al limite avrei potuto comunicare (ed è ciò che avevo più volte fatto, anche se inutilmente visto le risposte delle colleghe RSU) solo con la delegazione trattante di parte sindacale.

 

Cari sindacalisti rappresentativi, credo che:

• cambiare l’art. 26 nella parte normativa della contrattazione, affermando che la retribuzione o meno del recupero delle ore eccedenti (straordinario) rimanga una scelta individuale e non imposta dalla contrattazione o peggio dalla DS, sia semplicemente doveroso.

• Sostituire l’art.27, individuando in sede di contrattazione integrativa sia gli incarichi specifici che i criteri di assegnazione di tali incarichi (togliendo, di fatto, ogni potere discrezionale al Dirigente Scolastico), seguendo i principi generali di imparzialità, merito e trasparenza (art. 47, del CCNL 2006-2007), diventa d’obbligo per tutti noi.

• Pretendere la firma di un contratto senza nemmeno la possibilità di leggerlo (figuriamoci modificarlo) prima di firmarlo è illegale. Ogni contratto prima della firma, anche se precedentemente inviato via email, va (ri)letto, poiché nessuno ci possa garantire che non vi sia stata qualche ulteriore modifica. 

• I comportamenti illeciti, descritti precedentemente e diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale da parte della Dirigente Scolastica configurano come attività antisindacale.

• Il vostro silenzio e/o assenza non è per niente giustificata.

 

Prof. Lioumis Ioannis


RSU ed RLS


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